Tribunale di Brescia: sull’ammissibilità della presentazione di un ricorso ex artt. 40 e 44 c.c.i.i. a seguito della rinunzia ad una precedente domanda “con riserva”.

Tribunale di Brescia: sull’ammissibilità della presentazione di un ricorso ex artt. 40 e 44 c.c.i.i. a seguito della rinunzia ad una precedente domanda “con riserva”.

Di Fabio Ciccariello

Con decreto del 1° febbraio 2024 il Tribunale di Brescia ha ritenuto ammissibile la domanda di accesso agli strumenti di regolamentazione della crisi e dell’insolvenza avanzata “con riserva” ex art. 44 c.c.i.i., ancorché presentata da una società che aveva già precedentemente proposto analoga domanda, poi rinunziata.

Secondo il Tribunale di Brescia, infatti, posto che nel vigente codice della crisi di impresa “non compare” la previsione di cui al nono comma dell’art. 161 l.f. (che sanciva l’inammissibilità della domanda di concordato “in bianco”, laddove il debitore avesse presentato consimile domanda nei due anni precedenti), “la riproposizione di una domanda ex artt. 40 e 44 CII  deve ritenersi ammissibile senza i precedenti limiti temporali purché ciò non si traduca in un abuso dello strumento concordatario”.

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