Start up innovative: perdita del beneficio della non fallibilità al termine del quinquennio dalla data di costituzione.

Start up innovative: perdita del beneficio della non fallibilità al termine del quinquennio dalla data di costituzione.

Di Fabio Ciccariello

La perdita del beneficio della non fallibilità avviene automaticamente alla scadenza del termine di cinque anni, decorrente dalla data di costituzione della società, non assumendo rilevanza la data in cui la stessa sia stata effettivamente cancellata dalla sezione speciale delle start up innovative presso del Registro delle Imprese.

Questo è quanto da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul reclamo ex art. 18 L.F. proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale competente aveva dichiarato il fallimento di una start up innovativa, laddove si lamentava la mancata considerazione, nel computo del quinquennio, dell’ulteriore termine di 60 giorni previsto per gli adempimenti necessari ai fini della formale cancellazione della società.

Con ordinanza n. 1587 del 16 gennaio 2023, la Suprema Corte, nel rigettare il reclamo, ha statuito che «la cessazione della disciplina di favore della esenzione della start up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II L. n. 3/2012, ai sensi dell’art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012, conv. con mod. dalla L. n. 221/2012, si verifica al momento del decorso dei termini stabiliti nell’art. 25, commi 2 e 3, del predetto D.L., senza che rilevi il termine stabilito per i relativi adempimenti amministrativi dal successivo comma 16, e prescinde dall’effettiva cancellazione della società dalla relativa sezione speciale del registro delle imprese». Secondo i giudici di legittimità, infatti, trattandosi di uno speciale regime di favore, è necessario che l’esonero dal criterio generale di assoggettabilità al fallimento sia interpretato con rigore, non potendo ancorarsi alle contingenze di più o meno solerti adempimenti amministrativi (dovendo, in tale prospettiva, ricordarsi quanto statuito dalla stessa Corte di Cassazione ancor di recente: «Il termine quinquennale […] decorre dalla data di costituzione della società, e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative presso il Registro delle imprese»; Sent. n. 23980/2022).

Entra in contatto con NASaW