Cessione di crediti bancari in blocco: necessario il contratto ai fini della prova.

Cessione di crediti bancari in blocco: necessario il contratto ai fini della prova.

Di Fabio Ciccariello

La cessione dei crediti bancari in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l’estratto previsto dal richiamato disposto normativo, la cui produzione ha valore meramente indiziario.

In tal senso si è pronunciata, da ultimo la Cassazione, con sentenza n. 3405/2024, laddove, nel richiamare precedenti arresti della medesima Corte, si precisa che “ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs.” (cfr. Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016); e ciò, “in quanto l’unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell’avvenuta cessione, che presuppone che l’avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell’avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (cfr. Cass. n. 21821/2023).

Nel caso di specie, il cessionario, pur dando atto di aver stipulato ben tre contratti di cessione di crediti, si è limitato a produrre l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, così omettendo, secondo la S.C., di fornire idonea prova dell’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione e, dunque, della legittimazione.

Nello specifico, secondo la Suprema Corte, la produzione dell’estratto di pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 TUB non può assurgere a mezzo di prova, essendo altresì necessaria l’allegazione del contratto di cessione contenente tutti gli elementi necessari ad identificare puntualmente il credito.

A tal proposito, infatti, i Giudici hanno evidenziato che «ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.

L’avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dunque, è unicamente finalizzato alla notifica della cessione, non provando in alcun modo l’intervenuto avvenimento della stessa

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