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Valida la notifica eseguita all’indirizzo pec del professionista anche per atti estranei all’attività professionale

Valida la notifica eseguita all’indirizzo pec del professionista anche per atti estranei all’attività professionale

Di Fabio Ciccariello

La Corte di cassazione, con la recentissima ordinanza n. 1615 del 16 gennaio 2025, è nuovamente intervenuta a dirimere la controversa questione relativa all’utilizzabilità o meno dell’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista (censito nei pubblici elenchi), anche per la notifica di atti estranei alla sfera lavorativa del titolare.

Secondo la S.C., «In tema di domicilio digitale, l’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto» (nel caso di specie, gli Ermellini hanno ritenuto validamente effettuata la notificazione dell’atto citazione all’indirizzo PEC «attinto dall’apposito elenco dei medici, attivato dalla destinataria con riferimento alla propria attività professionale, ma utilizzabile, a norma dell’art. 3 bis c. 1 L. n. 53/1994, anche per la notificazione di atti ad essa estranei»).

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