La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4635/2025 pubblicata il 21 febbraio 2025, ha affermato il seguente principio di diritto: «Nel caso di fallimento del locatore, il diritto alla restituzione del deposito cauzionale sorge per effetto della cessazione del rapporto locativo e del rilascio dell’immobile locato, con la conseguenza che il corrispondente credito del conduttore, oggetto di domanda di insinuazione al passivo fallimentare, deve essere ammesso al passivo del locatore fallito come credito prededucibile, trattandosi di un credito nascente da obbligazione sorta, successivamente alla dichiarazione di fallimento, a carico della massa ed in capo all’organo gestorio della procedura, obbligazione alla quale quest’ultimo è tenuto in conseguenza del subentro ex lege nel contratto di locazione, ai sensi dell’art. 80 l. fall.».