Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 4506 del 14 marzo u.s., nel definire la controversia avente ad oggetto la presunta illegittimità dell’indice sintetico di affidabilità fiscale “ISA BK04U” (stabilito dal MEF per l’attività degli studi legali e rilevante anche ai fini dell’accesso al regime premiale), ha affermato che tale strumento, previsto dall’art. 9 bis del d.l. n. 50/2017, rappresenta adeguatamente il settore professionale di riferimento e la sua applicazione non determina risultati ingiusti e arbitrari o che possono palesare una violazione del principio di proporzionalità. Il giudice amministrativo ha così rigettato le censure di illegittimità ed irragionevolezza sollevate dai ricorrenti, quali soggetti esponenziali di interessi collettivi concernenti la professione legale (id est Organismo Congressuale Forense – O.C.F., Ordine degli Avvocati di Roma, Ordine degli Avvocati di Bari, U.N.C.A.T. – Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi e UNAA – Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti).