Secondo la Corte costituzionale la “contestualità” tra domanda di esdebitazione e chiusura della liquidazione giudiziale va intesa in senso logico e non strettamente cronologico

Secondo la Corte costituzionale la “contestualità” tra domanda di esdebitazione e chiusura della liquidazione giudiziale va intesa in senso logico e non strettamente cronologico

Di Fabio Ciccariello

Con la sentenza n. 74 del 12 maggio 2026, la Corte costituzionale elimina un potenziale ostacolo all’accesso all’esdebitazione proponendo il superamento di una lettura rigidamente formalistica dell’art. 281, 1° co., c.c.i.i., laddove si prevede che il tribunale si pronunci sull’istanza all’uopo avanzata dal debitore «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura».

La formulazione del richiamato disposto normativo aveva, infatti, causato non poche incertezze applicative, ingenerando il dubbio circa l’inammissibilità delle domande, volte alla declaratoria di inesigibilità dei debiti concorsuali non soddisfatti, presentate dopo la chiusura della liquidazione giudiziale.

La Consulta è intervenuta proponendo una lettura costituzionalmente orientata della norma, la quale «va intesa nel senso di fare riferimento a una “contestualità logica” piuttosto che strettamente “cronologica”», sì che l’esdebitazione può essere pronunciata non solo quando l’istanza venga presentata nel corso della procedura e il tribunale provveda direttamente con il decreto di chiusura, ma anche quando il debitore la proponga «subito dopo». In tale ipotesi, il tribunale potrà pronunciarsi con un successivo decreto, all’esito di un subprocedimento che si svolge comunque «pur sempre nell’ambito della liquidazione giudiziale».

La decisione – che si inserisce nel solco del principio del fresh start che ispira la disciplina in materia di insolvenza sia domestica che europea – mira evidentemente a rafforzare l’effettività del principio della “seconda opportunità”, recuperando, al di là di letture formalistiche, la funzione dell’esdebitazione quale strumento volto a consentire al debitore meritevole di essere «ricollocato utilmente all’interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni».

Entra in contatto con NASaW