Responsabilità per mala gestio: applicabile il criterio dei “netti patrimoniali” ex art. 2486, 3° co., c.c. anche ai giudizi pendenti.

Responsabilità per mala gestio: applicabile il criterio dei “netti patrimoniali” ex art. 2486, 3° co., c.c. anche ai giudizi pendenti.

Di Fabio Ciccariello

Il criterio dei c.d. “netti patrimoniali”, sancito dall’art. 2486, 3°co., c.c., così come novellato dall’art. 378 c.c.i.i., ai fini della quantificazione del danno causato dagli amministratori, deve essere sempre utilizzato dal Giudice, salvo che «in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l’uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto».

Ciò è quanto statuito dalla Suprema Corte, con ordinanza n. 5252 del 28 febbraio 2024, laddove si chiarisce che la richiamata novella non ha modificato la fattispecie concreta alla quale la norma de qua è dedicata, vale a dire la declinazione degli obblighi comportamentali al fondo della responsabilità civile, né ha minimamente alterato il contenuto del diritto al risarcimento del danno che sia stato cagionato, avendo invece «codificato un meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio secondo quanto già la giurisprudenza di questa Corte giustappunto aveva ritenuto legittimo».

In altre parole, destinatario della norma secondo la Cassazione è proprio il giudice e, in tal senso, la stessa deve essere considerata «latamente (anche se non propriamente) “processuale» e dunque applicabile «anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore perché rivolta a stabilire non un criterio (nuovo) di riparto di oneri probatori, ma semplicemente un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall’accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell’integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società.»

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