Il debitore incapiente già dichiarato fallito e che non abbia fruito, per qualsivoglia ragione, del beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 142 l.f., non può successivamente invocare il diverso istituto dell’esdebitazione dell’incapiente, disciplinato dall’art. 283 c.c.i.i. , qualora l’esposizione debitoria sia la medesima già regolata nella procedura fallimentare.
È questo il principio di diritto da ultimo affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 30108/2025, laddove i giudici di legittimità hanno chiarito che non è consentito utilizzare la disciplina sul sovraindebitamento per ottenere una sorta di “secondo tentativo” di esdebitazione, non potendo il debitore servirsi dell’art. 283 c.c.i.i. per “recuperare” il beneficio non ottenuto nel fallimento; ciò in quanto l’esdebitazione è parte integrante della procedura fallimentare e i creditori hanno diritto a confidare nel regime previsto dall’art. 142 l.f.; diversamente opinando, infatti, gli stringenti vincoli posti dal citato disposto normativo resterebbero superati e stravolti, perdendo a posteriori ogni effetto.
Ovviamente altra questione si porrebbe, con conclusioni potenzialmente diverse, qualora il beneficio dell’esdebitazione venisse invocato dal debitore sovraindebitato incapiente a fronte di un’esposizione debitoria maturata successivamente al fallimento.
