In considerazione della natura di convenzione matrimoniale dell’atto istitutivo del fondo patrimoniale, con conseguente operatività dell’art. 163 c.c., la libertà negoziale consente di modificare quanto stabilito nella fase costitutiva del rapporto, al fine di inserirvi la clausola per la quale l’alienazione dei beni vincolati nel fondo (o la loro sottoposizione a pegno o a ipoteca) non necessita di autorizzazione del tribunale.
Ciò è quanto stabilito dalla Cassazione con una recente pronuncia (ordinanza n. 32484 del 22 novembre 2023), laddove – nel ricordare che, in tema di fondo patrimoniale, pur in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione, indicati nell’art. 169 c.c., è applicabile solo in mancanza di un’espressa pattuizione in deroga contenuta nell’atto di costituzione del fondo – i giudici di legittimità hanno tuttavia precisato che la facoltà di modificare l’originario atto costitutivo del fondo non è “senza limiti”, non essendo consentite decisioni negoziali in contrasto con l’interesse e il bene della famiglia, in quanto ogni scelta negoziale per essere legittima deve essere coerente con questi ultimi (nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che tali elementi fossero stati presi in esame nell’atto pubblico di modifica sottoscritto dai coniugi, nella misura in cui si era espressamente previsto che, essendo stato l’atto istitutivo preceduto dalla prestazione di fideiussioni da parte del coniuge nei confronti di una banca, con potenziale inefficacia del fondo patrimoniale e «pregiudizio degli interessi patrimoniali della famiglia», vi era la «necessità di modificare la convenzione matrimoniale costitutiva […] anche al fine di tutelare gli interessi patrimoniali familiari da azioni di creditori preesistenti alla costituzione del fondo, ampliando le potenzialità di credito nei riguardi dei coniugi e in particolare nei riguardi del al fine di assicurare adeguati proventi reddituali alla famiglia»; cosicché la modifica, finalizzata inserire la previsione della possibilità per i coniugi di concedere ipoteca sull’immobile compreso nel fondo patrimoniale, veniva giustificata con il fine di «sostenere l’attività che costituisce la forma di sostentamento della famiglia»).