I giudici di legittimità sono tornati a pronunciarsi sugli effetti della mancata iscrizione all’albo ex art. 106 TUB del soggetto incaricato al recupero dei crediti cartolarizzati, affermando che tale omesso adempimento non comporta alcuna invalidità in ordine alla cessione dei crediti de quibus ed agli atti concernenti la relativa riscossione.
Come, infatti, affermato dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 7243 del 18 marzo 2024, la citata norma, pur prevedendo che l’attività di recupero dei crediti cartolarizzati sia riservata «agli intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art 106 TUB», non incide nè sulla legittimità dell’azione esecutiva nè sulla legittimazione ad agire del soggetto delegato, non avendo «alcuna valenza civilistica» ed attenendo alla sola «regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e poteri (anche sanzionatori) facenti capo all’autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d’Italia) e presidiati anche da norme penali».