La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 30 marzo 2022 (causa C5/22), nel pronunciarsi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale – avanzata dal Consiglio di Stato nell’ambito di una controversia tra una società di distribuzione di elettricità e di gas naturale e l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), relativa alla decisione di quest’ultima di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria alla società ordinandole di restituire ai propri clienti finali le somme dalla stessa riscosse a titolo di costi di gestione amministrativa – ha dichiarato che l’art. 37, par. 1, lett. i) ed n), e par. 4, lett. d), della direttiva 2009/72, nonché l’allegato I di quest’ultima, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro conferisca all’autorità di regolazione nazionale il potere di ordinare alle società elettriche di restituire ai loro clienti finali la somma pari al corrispettivo versato da questi ultimi a titolo di «costi di gestione amministrativa» in applicazione di una clausola contrattuale considerata illegittima da tale autorità. E ciò anche nel caso in cui l’ordine di restituzione in questione non sia fondato su ragioni attinenti alla qualità del servizio di cui trattasi fornito da dette società, bensì sulla violazione di obblighi di trasparenza tariffaria. Ai sensi del primo paragrafo del richiamato articolo, precipuo compito delle autorità nazionali di regolazione dell’energia è, infatti, quello di vigilare sull’osservanza, da parte delle società elettriche, degli obblighi in materia di trasparenza, e di contribuire a garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate nell’allegato I di detta citata direttiva, siano effettive ed applicate.