I giudici di legittimità, con la recente ordinanza n. 7932/2023, nel dare continuità ad un indirizzo interpretativo già compiutamente espresso con la sentenza n. 33596/2021, hanno affermato che dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sull’intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale circa la sussistenza del nesso causale fra l’inadempimento del predetto obbligo informativo ed il pregiudizio patito dall’investitore, sebbene sia ammessa la possibilità per l’intermediario di fornire prova contraria (conclusioni, queste, parimenti rinvenibili anche nelle sentenze della Cassazione nn. 30532 e 31497 del 2021 nonché in quella n. 35789 del 2022, a testimonianza, dunque, di un indirizzo interpretativo, sullo specifico tema, ormai sostanzialmente stabilizzatosi, così da rendere non necessaria la rimessione alle Sezioni Unite invece invocata dalla banca ricorrente).