La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33769 depositata il 4 dicembre 2023, ha chiarito le modalità del ricorso allo strumento della presunzione ex art. 2727 c.c., più volte utilizzato dalla Consob per sostenere l’accusa di insider trading nell’ambito delle OPA.
Secondo i giudici di legittimità, il «ragionamento inferenziale di sussunzione, proprio della prova indiretta o per presunzioni semplici o hominis o iudicis, deve tenere conto in chiave critica – ai fini di trarne un giudizio di plausibilità o di probabilità e non già di certezza – di tutti gli elementi indiziari evidenziati, e non solo di alcuni di essi, e – all’esito – esige che si proceda ad una valutazione non già atomistica o parcellizzata o frammentaria di ciascuno di essi, ma unitaria e sintetica di tutti gli elementi utili prospettati».
Dunque, il procedimento di valutazione degli elementi presuntivi, deve ritenersi bifasico, richiedendo, in un primo momento, la disamina dei singoli elementi indiziari posti alla base della delibera sanzionatoria (al fine di valutarne la pertinenza e potenziale efficacia probatoria) e, poi, la valutazione della complessiva situazione di fatto emergente, dovendosi verificare se la combinazione degli indizi possa fornire, nella sua totalità, una valida prova indiretta che non si sarebbe potuta dire raggiunta con certezza considerando asetticamente i singoli elementi.