Il successore a titolo particolare ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito nell’ambito della cessione in blocco

Il successore a titolo particolare ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito nell’ambito della cessione in blocco

Di Fabio Ciccariello

La parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, «ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta».

È questo il principio sulla cui scorta Il Tribunale di Bari, ponendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass. nn. 23834-23849-23852/2025; Cass. n. 3405/2024), nell’accogliere l’eccezione all’uopo sollevata dalla società ingiunta, assistita dagli avv.ti Fabio Ciccariello e prof. Giacomo Porcelli, ha dichiarato il difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria non avendo quest’ultima fornito la relativa prova mediante la produzione in giudizio del contratto di cessione e dell’estratto della Gazzetta Ufficiale.

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