Il 4 settembre 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Correttivo-Ter al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), introducendo rilevanti modifiche volte a risolvere plurime criticità emerse nella prassi applicativa.
Tra le novità, la previsione della piena prededucibilità dei crediti, sorti durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, relativi a compensi per prestazioni professionali rese ai fini della gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa; e ciò, ancorché tali prestazioni siano state richieste (non già dagli organi della procedura bensì) dal debitore per il buon esito dello strumento concorsuale (art. 6, 1° co., lett. d). Il Correttivo-Ter non ha invece recepito le proposte giunte dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, volte a rendere prededucibili al 100% anche i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione (e per la richiesta delle misure protettive), ovvero della presentazione della domanda di concordato preventivo; per tali crediti è stata, infatti, mantenuta la soglia del 75% dell’ammontare “accertato”, sempre a condizione che gli accordi o il piano siano omologati ovvero che la procedura di concordato sia dichiarata aperta (art. 6, 1° co., lett. b e c).