La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2817/2026, è da ultimo intervenuta al fine di porre un secco altolà alla pratica di formare “mega categorie” negli accordi di ristrutturazione previsti dall’art. 61 c.c.i.i., onde estendere forzatamente la soglia del 75%, a discapito della “omogeneità” della posizione giuridica e degli interessi economici.
Gli accordi di ristrutturazione “a efficacia estesa” di cui al richiamato disposto normativo presentano delle peculiarità, rispetto a quelli ordinari (art. 57 c.c.i.i.), che li rendono più “contigui” al diverso istituto del concordato preventivo, essendo contemplata la possibilità che – similmente a quanto dispone per quest’ultimo l’art. 117, 1° co., c.c.i.i. – gli accordi siano vincolanti, a determinate condizioni, anche per i creditori non aderenti.
Tra dette condizioni, quella essenziale – sì da fungere da presupposto o “precondizione” – è che i creditori non aderenti siano inclusi nella «medesima categoria» degli aderenti; locuzione quest’ultima che, come osservato dalla Suprema Corte, denota una «palese assonanza con la definizione di “classe di creditori”» di cui all’art. 2, lett. r), c.c.i.i., anche se «l’utilizzo di un termine simile, ma non identico – “categoria”, in luogo di “classe” – testimonia semmai lo scrupolo del legislatore di mantenere comunque distinte le fisionomie dei due istituti limitrofi, che sul punto si lambiscono, anche al fine di evitare una indiscriminata applicazione estensiva delle regole dettate dall’art. 85 CCII sulla “Suddivisione dei creditori in classi” nel concordato preventivo, istituto che resta pacificamente distinto e per l’appunto disciplinato da regole diverse».
Secondo gli stessi giudici di legittimità, «risulta allora innegabile che, negli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, la formazione di “categorie” di creditori è obbligatoria per conseguire l’effetto di estendere (a certe condizioni) gli accordi raggiunti con i creditori aderenti, inclusi in una categoria, ai creditori non aderenti, inclusi nella medesima categoria, […] a condizione che i primi rappresentino almeno il settantacinque per cento dei crediti dell’intera categoria, che deve perciò necessariamente essere “comune” per ricevere un medesimo trattamento»; sì che risulta del tutto evidente che «quelle categorie debbano essere formate non ad libitum, ma in modo tale che i crediti in esse raggruppati siano omogenei, quanto a posizione giuridica e ad interessi economici».
Al riguardo, è opportuno ricordare che per la medesima Cassazione, i criteri di omogeneità si riferiscono: i) per quel che riguarda le “posizioni giuridiche”, alla natura del credito, alle sue qualità intrinseche, al carattere chirografario o privilegiato, all’eventuale esistenza di contestazioni, o di un titolo esecutivo, e soprattutto (per quanto qui rileva) alla presenza o meno di garanzie prestate da terzi; ii) per ciò che concerne gli “interessi economici”, alla fonte e tipologia socio-economica del credito, ovvero al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare; con la precisazione, fatta già da precedente giurisprudenza, che «rientra tra i compiti del tribunale – con un accertamento in fatto che non è sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato – valutare congiuntamente i detti criteri al fine di verificare l’omogeneità dei crediti raggruppati, che non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte satisfattiva per le singole posizioni costituite in classe» (Cass. n. 9378/2018).
L’obiettivo perseguito dal legislatore è, secondo il Supremo Collegio, evidentemente quello di «scongiurare pratiche scorrette» (note anche come “gerrymandering”) volte ad eludere, attraverso l’arbitraria commistione di crediti non omogenei all’interno della medesima categoria, la condizione basilare posta dall’art. 61, 2° co., lett. c), c.c.i.i., ossia che «i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria». E ciò, in ossequio ad una ratio altrettanto chiara: consentire l’estensione coattiva degli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti, «sulla base di un meccanismo ragionevolmente fondato sulla volontà espressa da una maggioranza qualificata di soggetti che, proprio in forza della omogeneità dei crediti così accomunati, possano assurgere a portatori di una volontà vincolante, in quanto riferibile alla categoria nel suo assieme, anche se non a tutti e ciascuno dei suoi componenti».
Va da sé che, per la legittima operatività del principio maggioritario nei termini appena detti, il trattamento all’interno di ciascuna classe non può che essere paritario.
