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“Danno parentale” e onere della prova

“Danno parentale” e onere della prova

Di Fabio Ciccariello

La Corte di Cassazione, ancora di recente, è tornata sul tema dell’onera probatorio gravante sul congiunto della persona deceduta che agisca per il risarcimento del danno da perdita parentale.
Con la sentenza n. 4571/2023, i giudici di legittimità hanno invero ribadito che il danno in questione si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall’inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (cfr. Cass. n. 23469/2018). Si tratta, dunque, «di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, come ammesso dalla Corte d’appello, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. 30/08/2022, n. 25541; Cass. 21/03/2022, n. 9010; Cass. 24/04/2019, n. 11212, ex multis)».

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