Concessione abusiva del credito e validità del contratto di finanziamento

Concessione abusiva del credito e validità del contratto di finanziamento

Di Fabio Ciccariello

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19276 dell’11 giugno 2026, affronta il tema delle conseguenze giuridiche della concessione abusiva di credito a un’impresa insolvente, ponendo una netta distinzione tra il piano della responsabilità e quello della validità contrattuale.

Il Tribunale di Como aveva escluso dal passivo fallimentare il credito di una banca rinveniente da un mutuo chirografario, dichiarandone la nullità per illiceità della causa, sul presupposto che il finanziamento fosse stato erogato a un’impresa già insolvente in violazione delle regole di “sana e prudente gestione” di cui all’art. art. 5 del Testo Unico Bancario.

La Corte ha tuttavia cassato il decreto, ribadendo – in ossequio al noto arresto delle Sezioni Unite n. 26724/2007 – che la violazione delle regole di condotta bancaria non determina di per sé la nullità del contratto di finanziamento, ma può solo generare responsabilità risarcitoria; e ciò in quanto le norme di comportamento, ancorché imperative,  non attingono la fase genetica del contratto e non integrano ipotesi di nullità, né testuale né virtuale.

La nullità del finanziamento può configurarsi, dunque, esclusivamente qualora venga accertata incidentalmente una condotta penalmente rilevante (quale, ad esempio, la bancarotta semplice ex art. 217 l.fall.), tale da integrare un vero e proprio “reato-contratto” idoneo a produrre nullità virtuale ai sensi dell’art. 1418, 1° co., c.c.

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