La Corte Costituzionale, pronunciandosi a seguito dell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Torino, ha confermato la legittimità del recente intervento legislativo con il quale il Governo ha reso più stringenti i criteri per la trasmissione automatica della cittadinanza per discendenza, introducendo il limite di due generazioni per l’acquisizione della stessa da parte di oriundi italiani.
In particolare, all’art. 1 del d.l. n. 36/2025, convertito in l. n. 74/2025, si prevede, in deroga alle norme previgenti che consentivano la trasmissione illimitata iure sanguinis della cittadinanza, che «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza», a meno che: (a) «un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana», ovvero, (b) lo stato di cittadino venga riconosciuto in via amministrativa o giudiziale, ai sensi della previgente disciplina, «a seguito di domanda presentata non oltre le ore 23:59 del 27 marzo 2025». È poi prevista l’ulteriore ipotesi in cui un genitore o un adottante (del richiedente) sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
Tale norma, dunque, ha determinato il definitivo tramonto del principio, fondato appunto sullo ius sanguinis, in forza del quale era sufficiente avere un avo italiano e dimostrare una linea di trasmissione integra per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana; potendosi a tal fine risalire nell’albero genealogico del richiedente, senza limiti generazionali, sino al 17 marzo 1861, data di proclamazione del Regno d’Italia e, dunque, della nascita della qualifica di “cittadino italiano”.
Con un comunicato diffuso il 12 marzo 2026, in attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Consulta ha reso noto che la stessa ha dichiarato:
- non fondata la censura con la quale il Tribunale di Torino, invocando l’art. 3 Cost., denunciava sia l’arbitrarietà della distinzione tra i richiedenti l’accertamento della cittadinanza prima e dopo il 28 marzo 2025 sia la lesione dei diritti quesiti, stante il configurarsi di una «revoca implicita della cittadinanza con efficacia retroattiva e senza alcuna previsione di diritto intertemporale»;
- non fondata la questione sollevata per l’asserita violazione dell’art. 9 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che attribuiscono la cittadinanza dell’Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro;
- inammissibile la questione sollevata per violazione dell’art. 15, 2° co., della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, a mente del quale «nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza»;
- inammissibile la questione sollevata per violazione dell’art. 3, 2° co, del quarto protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), secondo il quale «nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino».
