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Anticipazioni di credito in conto corrente ed onere della prova.

Anticipazioni di credito in conto corrente ed onere della prova.

Di Fabio Ciccariello

In presenza di anticipazioni di credito, contrattualmente regolate in conto corrente, la banca che intende far valere il proprio credito non può limitarsi a produrre gli estratti di conto corrente ma ha altresì l’onere di depositare tutta documentazione contrattuale e contabile relativa al “conto anticipi”.

In tal senso si è da ultimo pronunciato il Tribunale di Bari (sentenza n. 9/2024), laddove ha affermato che tra i predetti rapporti bancari deve ritenersi intercorrente «un nesso funzionale e reciproco, nel momento in cui le competenze addebitate sul conto anticipi vengono girocontate sul conto corrente (come è avvenuto nel caso in questione)»; sì che, venendo al tema dell’onere probatorio, «vista l’inscindibilità dei rapporti, si condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “incombe sull’Istituto di Credito la produzione del contratto intercorso con il cliente e di tutte le scritture contabili di riferimento, nonché, in particolare, degli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto […] per cui, in assenza delle produzioni degli estratti conto dei conti cd. collegati, come il c. anticipi, le relative risultanze confluite in annotazioni a debito del cliente sul conto corrente principale devono essere escluse dal calcolo del conto corrente principale per difetto di prova dei fatti costitutivi (di una voce) del credito azionato in monitorio[…]” (cfr. sentenza Trib. Trani n. 1249/2022)».

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