Ammortamento alla francese: valido il contratto di mutuo che non indica le relative modalità né il regime di capitalizzazione adottato.

Ammortamento alla francese: valido il contratto di mutuo che non indica le relative modalità né il regime di capitalizzazione adottato.

Di Fabio Ciccariello

Con sentenza n. 15340, depositata il 29 maggio 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla vexata quaestio della validità dei mutui a tasso fisso con piano di ammortamento “alla francese”, a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno, con ordinanza di rimessione del 19 luglio 2023, al fine di dirimere la questione di diritto concernente «l’interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo Nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento c.d. alla francese, cioè se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare l’indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., […] nonché la violazione delle norme in tema di trasparenza e, segnatamente, dell’art. 117, comma 4, T.u.b. che impone, a pena di nullità, che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo “B.O.T.”».

La Suprema Corte, nel dare soluzione agli interrogativi sollevati dal giudice remittente, ha affermato il seguente principio di diritto «in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti».

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