Ai fini della conferma delle misure protettive di cui al secondo comma dell’art. 54 c.c.i.i. non è necessaria la previa fissazione di un’udienza ad hoc

Ai fini della conferma delle misure protettive di cui al secondo comma dell’art. 54 c.c.i.i. non è necessaria la previa fissazione di un’udienza ad hoc

Di Fabio Ciccariello

In tema di conferma ex art. 55, 3° co., c.c.i.i. delle misure protettive richieste dal debitore nella domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza non sono mancate incertezze applicative, specie con riguardo alla necessità di fissare o meno un’udienza ad hoc al fine di garantire il contraddittorio sul punto con gli eventuali controinteressati.

Sull’argomento si è da ultimo pronunciato il Tribunale di Macerata (Giudice dott.ssa Filomena Di Gennaro) con decreto dell’8 maggio 2024, reso nell’ambito di un procedimento per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Secondo il Tribunale, «il richiamato disposto normativo [di cui al terzo comma dell’art. 55 c.c.i.i.], diversamente da quanto stabilito dall’art. 19 c.c.i.i. per le misure adottate in sede di composizione negoziata, non esige la fissazione di alcuna udienza, non dispone che la domanda venga portata a conoscenza dei controinteressati e non detta forme di comunicazione del decreto differenti dalla iscrizione nel registro delle imprese». Conseguentemente, deve ritenersi che «non vi sia la necessità di indicare in modo specifico, sia da parte del ricorrente in sede di richiesta di conferma che dal giudice in sede di adozione della misura, i controinteressati né che questi ultimi debbano essere previamente notiziati della domanda».

Ciononostante, al provvedimento che conferma la misura deve riconoscersi «efficacia “erga omnes”, ossia verso tutti coloro i quali hanno già assunto o astrattamente potrebbero assumere iniziative che, mediante la richiesta di conferma avanzata in questa sede, si vuole che vengano inibite, ferma la possibilità per ciascuno di essi di proporre reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.». In tal senso deponendo l’ulteriore circostanza «che, mentre la forma del provvedimento giudiziale nell’ipotesi di misura concessa all’esito dell’udienza ex art. 19 del CCII e della convocazione dei contro interessati è quella dell’ordinanza, l’articolo 55, al contrario, prevede la forma del decreto».

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